
Post gara folle in una sfida U16 della provincia di La Spezia. Dopo la vittoria della Polis Madonetta per 2-0 contro il Follo FC, i giocatori della squadra ospite, non contenti dell’operato dell’arbitro, hanno tentato di investire il direttore di gara con un’autovettura mentre lasciava l’impianto, l’arbitro è stato colpito alla gamba e al piede e successivamente insultato e minacciato dagli occupanti.
Solo l’intervento di altre persone ha indotto i giovani calciatori ad allontanarsi, che tra l’altro erano scesi dall’auto con l’intento di provare ad aggredire anche fisicamente il giovane fischietto.
Questa la nota del giudice sportivo con la lunga squalifica per l’unico calciatore identificato:
Dall’esame del rapporto della gara a margine, risulta che al termine della stessa, mentre il Direttore Di Gara lasciava l’impianto sportivo, un’autovettura in corsa, condotta da persona non identificata, con a bordo due calciatori della Società Follo Football Club, colpiva la gamba e il piede sinistro del D.D.G stesso . Nel contempo il D.D.G. veniva ripetutamente insultato e minacciato, a seguito della direzione di gara, dagli occupanti del veicolo.
Successivamente a tale episodio, il D.D.G. si adoperava a chiamare il numero di emergenza “112”, e a rilevare con foto la targa dell’autovettura.
A questo punto i due calciatori a bordo, ossia il calciatore tesserato per la Società Follo Football Club ***, così riconosciuto dal D.D.G. nel rapporto di gara, e l’altro non meglio identificato dallo stesso, scendevano dal veicolo per “provare a picchiare” il D.D.G., continuando ad insultarlo pesantemente; pertanto veniva posta in essere un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, da parte dei due calciatori.
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L’episodio ha avuto termine solo in seguito alla presenza di altre persone nelle immediate vicinanze, che hanno indotto gli occupanti dell’autovettura ad allontanarsi.
Il D.D.G., a causa di tale evento, ha dovuto ricorrere a cure mediche presso il Pronto Soccorso della locale Azienda Sanitaria Ospedaliera, con referto attestante “trauma da schiacciamento arto inferiore sx”, con n.5 giorni di prognosi.
Per quanto sopra, si dispone:
La squalifica fino al 13.04.2028 a carico del calciatore *** della Società Follo Football Club. Ai sensi dell’art 35 comma 7 del C.G.S., la sanzione inflitta viene considerata “ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi”;
L’ammenda di Euro 500,00 a carico della Società Follo Football Club, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta dei propri calciatori.
In merito alle posizioni del guidatore dell’autovettura, e del calciatore non meglio identificato della Società Follo Football Club, che hanno partecipato a tale azione, si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di propria competenza.







