
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA DI 500,00 EURO E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE:
CALCIO FEMMINILE SUPERBA
A titolo di responsabilità oggettiva e di grave negligenza, per non aver vigilato sull’accesso in zona riservata a soggetti non autorizzati. In relazione a ciò al termine della gara, mentre il ddg usciva dal terreno di gioco dirigendosi nel proprio spogliatoio veniva aggredito nella zona antistante il tdg da un soggetto non identificato riferibile al pubblico, il quale, lamentando un presunto infortunio subìto dalla figlia durante la gara e rivolgendosi a lui con un’espressione ingiuriosa, lo colpiva con una testata al setto nasale provocandogli un livido nella zona interessata e dolore annesso.
Il soggetto aggressore veniva placcato dal dirigente accompagnatore della società (circostanza attenuante).
Data l’intensità dell’aggressione, il ddg era costretto a sfruttare il momento di quiete per raggiungere il proprio spogliatoio non potendo identificare il soggetto aggressore e, rientrando nel suddetto spogliatoio, veniva raggiunto da una calciatrice della società, la quale gli rivolgeva un’espressione gravemente
irriguardosa e lesiva del proprio prestigio (circostanza aggravante, tenuto conto di quanto poco prima aveva subìto il ddg).
Per uscire dall’impianto, il ddg era costretto ad essere scortato da un addetto all’impianto stesso fino alla sua autovettura, procedendo per un’uscita secondaria, essendosi accorto dell’avvenuta chiusura dell’ingresso
principale che consente l’accesso agli spogliatoi (circostanza aggravante).
Conseguentemente al colpo subìto, il ddg si recava al pronto soccorso per i dovuti accertamenti; qui gli veniva diagnosticato un lieve aumento di volume del setto nasale (con rx negativi per frattura delle ossa nasali) ed un arrossamento circoscritto e veniva dimesso con tre gg. di prognosi. Il referto veniva, comunque inviato all’Autorità Giudiziaria (circostanza aggravante, pur tenendo conto di quanto emerso dall’esame medico).
La presente sanzione viene irrogata, valutando le circostanze aggravanti prevalenti su quelle attenuanti.
Considerato, tuttavia, il fatto che il ddg, data l’intensità dell’aggressione, non poteva identificare il colpevole del gesto – e tenuto conto dell’estrema gravità dello stesso – si dispone di trasmettere gli atti alla Procura
Federale, al fine che la stessa valuti l’opportunità di esperire le necessarie indagini sull’aggressore, per opportunità di esperire le necessarie indagini sull’aggressore, per verificare che non si tratti di soggetto tesserato, anche in considerazione del fatto che prima del gesto aveva lamentato un presunto infortunio della figlia durante la gara.







