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Home News Sanremo 2000, maxi stangata dal Giudice Sportivo: 2 giocatori squalificati fino al 2026
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Sanremo 2000, maxi stangata dal Giudice Sportivo: 2 giocatori squalificati fino al 2026

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CFP NOT sent
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P.Q.M. Dispone:

  • Di assegnare la vittoria per 3-0 alla Società ONEGLIA CALCIO nella gara in esame;
  • Di infliggere la squalifica fino al 1 febbraio 2026 al Signor F.D. della società POLISPORTIVA SANREMO 2000 (applicata la circostanza attenuante -relativa al fatto di aver inviato un messaggio di scuse sul profilo Instagram del ddg – sul computo complessivo della sanzione, comprese le aggravanti per aver, nell’ambito dei fatti relativi alle percosse al ddg, urlato reiteratamente espressioni di minaccia all’indirizzo del ddg medesimo e per aver concorso, con il proprio comportamento alla decisione del ddg di interrompere anzi tempo la gara);
  •  Di infliggere la squalifica fino al 1 maggio 2026 al Signor M.A. della società POLISPORTIVA SANREMO 2000 (applicate le circostanze aggravanti per aver, nell’ambito dei fatti relativi alle percosse al ddg, urlato reiteratamente espressioni di minaccia ed altre ingiuriose all’indirizzo del ddg e per aver concorso, con il proprio comportamento alla decisione del ddg di interrompere anzi tempo la gara, per aver rivestito il ruolo di capitano al momento dei fatti e per aver concorso, con il proprio comportamento alla decisione del ddg di interrompere anzi tempo la gara);
  • Di infliggere la squalifica per 1 giornata al Signor DALDI Claudio, della società POLISPORTIVA SANREMO 2000, espulso per somma di ammonizioni;
  • Di infliggere la squalifica per 4 giornate al Signor ANFOSSI Simone, della società POLISPORTIVA SANREMO 2000, in quanto, espulso per doppia ammonizione, rivolgeva al ddg espressioni gravemente irriguardose, reiterandole anche dopo la sospensione della gara, al di fuori del rdg;
  • Di infliggere l’ammenda di Euro 100 alla società POLISPORTIVA SANREMO 2000, a titolo di responsabilità oggettiva, per omesso controllo dell’area riservata ed, in particolare, sull’accesso ad essa di persone non aventi titolo. In esecuzione dell’art. 35, comma 7 del CGS, si segnala che le presenti sanzioni vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. 
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