Ospedaletti – Non accolto il reclamo per gli Allievi di mister Berrica: fuori dalla fase regionale

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, nella riunione del 10 ottobre 2018 2018 ha deliberato:

Prot. N. 03 CS – Reclamo presentato da ASD OSPEDALETTI CALCIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale pubblicato con C.U. n. 14 del 27 settembre 2018.
Gara Ospedaletti Calcio – Vado del 23.09.2018 – Qualificazioni Under 16 Allievi Fascia “B”.

Con il provvedimento in epigrafe il G.S. comminava alla società OSPEDALETTI CALCIO – con riferimento alla gara disputata in data 23 settembre 2018 contro la società VADO – le sanzioni della perdita della gara con il risultato di 0-3 e l’ammenda pari ad € 200,00.
Inoltre, veniva squalificato per tre gare il calciatore Soulyemane FOFANA ed inibito fino al 23 novembre 2018 il dirigente Flavio EREMITA.
La motivazione di tali sanzioni risiede nella circostanza che, alla data del 23 settembre 2018, il calciatore Souleymane FOFANA non risultava essere tesserato per la società OSPEDALETTI CALCIO e, di conseguenza, non aveva titolo per prendere parte alla gara di cui sopra.
Con rituale reclamo, la società OSPEDALETTI CALCIO ha impugnato in toto la sentenza di primo grado, deducendo che al predetto calciatore, nonostante sia cittadino extracomunitario, debba applicarsi la disciplina di cui alla L. 205 del 27 dicembre 2017 (cd. Legge di Bilancio 2018), a mente della quale, i calciatori extracomunitari in possesso di determinati requisiti, possono essere tesserati con le stesse procedure previste con il tesseramento degli italiani.
Tali requisiti, come precisato nel provvedimento F.I.G.C. prot. 16219/SS 17-18 del 22 febbraio 2018, sono: la minore età e l’iscrizione da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento italiano.
Pertanto, la medesima circolare stabilisce che all’atto del tesseramento i calciatori extracomunitari che intendono essere tesserati ai sensi della menzionata legge debbano allegare:
certificato rilasciato da un istituto scolastico nazionale nel quale sia attestata l’iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento;
documento identificativo del calciatore;
documento identificativo dell’esercente la potestà genitoriale;
dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti per Federazione estera.
Come è noto, per i calciatori italiani, la data di deposito della richiesta di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento medesimo.
Sul punto, la reclamante ha rappresentato di aver inoltrato la richiesta di tesseramento – in uno con la documentazione comprovante il possesso dei requisiti in capo al Souleymane FOFANA previsti dalla Legge di Bilancio – in data 20 settembre 2018 e che, conseguentemente, lo stesso avrebbe dovuto considerarsi regolarmente tesserato a partire da tale giorno.
Successivamente all’udienza celebrata in data 10 ottobre 2018, udite le conclusioni della reclamante, Questa Corte ha richiesto tutti i documenti relativi al tesseramento del calciatore Souleymane FOFANA all’Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale in sede.
Dall’esame di quanto pervenuto, risulta che la società OSPEDALETTI CALCIO abbia perfezionato l’invio di tutta la documentazione necessaria ai fini del tesseramento solo in data 26 settembre 2018, cioè tre giorni dopo la disputa della gara in epigrafe.
Il calciatore Souleymane FOFANA, in altre parole, risulta regolarmente tesserato per la società reclamante a partire da tale data e, conseguentemente, non aveva titolo per partecipare alla gara contro il VADO.
Pertanto, le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo sono fondate.
Debbono essere, quindi, confermate sia la sanzione della perdita della gara inflitta alla società reclamante, sia quella della squalifica inflitta a Souleymane FOFANA; sanzione, quest’ultima, per la cui determinazione si è tenuto conto, altresì, del provvedimento disciplinare rimediato dal calciatore nel corso della gara.
Questa Corte, peraltro, ritiene di apportare alcuni correttivi in relazione alle sanzioni dell’ammenda inflitta alla società e dell’inibizione inflitta al dirigente Flavio EREMITA, le quali devono essere ridotte in considerazione della categoria in cui è stata commessa la violazione, nonché della successiva regolarizzazione della posizione.
Alla luce di quanto sopra, si ritengono eque la sanzione dell’ammenda pari ad € 100,00 nei confronti della società e quella dell’inibizione fino al 25 ottobre 2018 a carico del dirigente Flavio EREMITA.
Per tali ragioni, la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria delibera di:
ridurre la sanzione dell’ammenda ad € 100,00 nei confronti della società OSPEDALETTI CALCIO;
ridurre l’inibizione fino al 25 ottobre 2018 a carico del dirigente Flavio EREMITA.
Conferma nel resto l’impugnato provvedimento, precisando che la squalifica di tre gare inflitta al calciatore Souleymane FOFANA deve intendersi decorrente dalla data del tesseramento, e cioè dal 26 settembre 2018.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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