
ATLETICO ARGENTINA – AURORA CALCIO
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in oggetto;
Preso atto che la società ATLETICO ARGENTINA, dopo aver eseguito l’appello si rifiutava di scendere in campo;
Visto il combinato disposto dell’art. 53 delle NOIF e dell’art 10, comma 4 del CGS, che prevede, per le Società che rinunciano alla disputa di una gara, la sanzione della perdita della stessa per 0-3, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica; Tutto ciò premesso, il G.S. Dispone:
di infliggere alla società ATLETICO ARGENTINA le sanzioni della perdita della stessa per 0-3, della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) quale prima rinuncia, come da sanzioni previste dal CU 1 LND punto III DISPOSIZIONI GENERALI – 3) AMMENDE PER RINUNCIA.