
gara del 20/11/2022 ATLETICO ARGENTINA – SAN FILIPPO NERI YEPP ALBENGA
Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
Considerato la mancata presenza alla gara in epigrafe da parte della società ospitante ATLETICO ARGENTINA
Attesi invano 45′ minuti dall’ora fissata per l’inizio della gara senza che alcun giocatore o dirigente della predetta ATLETICO ARGENTINA si palesasse;
Rilevato inoltre che la società ATLETICO ARGENTINA aveva altresì rinunciato, non presentandosi, alla gara ATLETICO ARGENTINA – AURORA CALCIO.
Visto il combinato disposto dell’art. 53 delle NOIF e dell’art. 10, comma 4 del CGS, che prevede, per le Società che rinunciano alla disputa di una gara, la sanzione della perdita della stessa per 0-3, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica.
Viste le sanzioni quale seconda rinuncia previste dal CU 1 LND punto III DISPOSIZIONI GENERALI -3) AMMENDE PER RINUNCIA (pag. 37)
Dispone:
di infliggere alla società ATLETICO ARGENTINA le sanzioni della perdita della stessa per 0-3 in favore della società S.FILIPPO NERI YEPP ALBENGA e dell’ammenda di Euro 300,00 (trecento/00);
la penalizzazione di un punto in classifica;
sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal dog nel corso della gara in questione