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Juniores Regionali, Ventimiglia-Superba 0-3 a tavolino

GARE DEL 18/11/2023 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 18/11/2023 VENTIMIGLIACALCIO – SUPERBA CALCIO 2017

Il G.S.

  • Visto il referto arbitrale della gara in questione; o Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società SUPERBA CALCIO 2017, con p.e.c. in data 19 novembre 2023 h 21:33:03; Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.;
  • Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 21 novembre 2023 h 21:30:57, è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;
  • Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, in cui viene rilevato che la Società VENTIMIGLIA CALCIO, nel corso della gara de quo ha fatto scendere in campo un numero di calciatori fuori quota oltre il massimo consentito dalle vigenti disposizioni e, pertanto viene richiesto di assegnare la vittoria per 3-0 alla società SUPERBA CALCIO 2017 nella gara in questione;
  • Visto il CU n.o1 della stagione sportiva 2023/24 in cui, alla pag. 2, si stabilisce che per il Campionato in questione, è consentito l’impiego di massimo n.o3 calciatori fuori quota, mentre la Società VENTIMIGLIA CALCIO, nel corso della gara di cui si discute, ha fatto scendere in campo, complessivamente, n.o 4 calciatori fuori quota;
  • Ritenuto, pertanto sulla base di quanto sopra, dover accogliere il gravame proposto;
  • Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di 3-1, a favore della società VENTIMIGLIA CALCIO;
  • Visto l’art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS; o Visto l’art. 48 del CGS;Il G.S. Dispone:
  • Di accogliere il ricorso di cui trattasi;
  • Di assegnare la vittoria per 0-3 nella gara in questione alla società SUPERBA CALCIO 2017;
  • Di infliggere la sanzione dell’inibizione al Dirigente Responsabile della società VENTIMIGLIACALCIO, Signor VERARDI Fabio, fino al 07 dicembre 2023;
  • Di infliggere alla società VENTIMIGLIA CALCIO la sanzione pecuniaria di Euro 100,00 a titolo diresponsabilità oggettiva;
  • La restituzione del contributo di cui all’art. 48 del C.G.S. alla società SUPERBA CALCIO 2017;Sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari adottati dal ddg nella gara in questione. FirmatoIl Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

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