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Coppa Italia di calcio a 5, Taggia-Bordighera Sant’Ampelio 0-6 a tavolino

GARE DEL 24/11/2023 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 24/11/2023 TAGGIA – BORDIGHERA SANT AMPELIO

Il G.S.

  • Visto il referto arbitrale della gara in questione, a cui risulta allegato un preannuncio di reclamo da parte della Società BORDIGHERA SANT AMPELIO, in merito al supposto utilizzo della società TAGGIA di un calciatore squalificato;
  • Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, formalizzato dalla società BORDIGHERA SANT AMPELIO, con p.e.c. in data 25/11/2023 alle ore 12:44:49;
  • Visto il successivo ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società BORDIGHERA SANT AMPELIO, con p.e.c. in data 27/11/2023 alle ore 16:19, in cui viene specificato che la società TAGGIA, nella gara in questione ha utilizzato il calciatore GULLACE Vincenzo, il quale risultava squalificato, dovendo ancora scontare una giornata di squalifica, in seguito a quanto comminatogli nella stagione sportiva 2022/23, come da CU n,o 31 del 03/11/2022;
  • Visto il COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Stagione Sportiva 2023/2024, con cui è stato trasmesso il Comunicato Ufficiale n. 76/A della F.I.G.C “ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI

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COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2023/2024)”, in cui, tra l’altro si dispone che “per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: – il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; – il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; – il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia. – il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata…..”

  • Considerato che, sia il preannuncio, sia il ricorso pur rispettando la procedura prevista all’art. 67, primo e secondo comma, del C.G.S., non rispettano la tempistica prevista dal sopra richiamato COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Stagione Sportiva 2023/2024, con cui è stato trasmesso il Comunicato Ufficiale n. 76/A della F.I.G.C;
  • Visti gli atti d’ufficio, da cui risulta effettivamente che il calciatore GULLACE Vincenzo risultava squalificato, dovendo ancora scontare una giornata di squalifica, in seguito a quanto comminatogli nella stagione sportiva 2022/23 (2 giornate di squalifica più 1 per recidività in ammonizioni), quando ancora militava nella società AIROLE F.C., come da CU n,o 31 del 03/11/2022;
  • Atteso che, sempre in base agli atti d’ufficio, risulta che il calciatore GULLACE Vincenzo, non avendo la società AIROLE F.C. proseguito il proprio cammino in Coppa Italia nella stagione sportiva 2022/23, ha iniziato a scontare la squalifica nel corso della Coppa Italia 2023/24 nella società TAGGIA alla quale si era nel frattempo trasferito;
  • Considerato, tuttavia, che, alla data della disputa della gara di cui si discute, il calciatore GULLACE Vincenzo doveva scontare ancora una giornata di squalifica di quelle pregresse;
  • Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra, dover respingere il gravame proposto, per irregolarità procedurale;
  • Visto l’art. 50, comma 3 del CGS;
  • Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore della società TAGGIA;
  • Visto l’art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS;
  • Visto l’art. 48 del CGS;Il G.S.Dispone:
  • Di respingere il ricorso di cui trattasi, incamerando il contributo di cui all’art. 48 del C.G.S.;
  • Di assegnare, per i motivi di cui in premessa, la vittoria per 6-0 nella gara in questione alla societàBORDIGHERA SANT AMPELIO;
  • Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore GULLACE Vincenzo, della Società TAGGIA, adecorrere dall’avvenuta estinzione di quella ancora da scontare e di cui in premessa;
  • Di infliggere la sanzione dell’inibizione al Dirigente Responsabile della società TAGGIA, Signor DIGIORGIO Donato, fino al 14 dicembre 2023;
  • Di infliggere alla società della Società TAGGIA la sanzione pecuniaria di Euro 200, a titolo diresponsabilità oggettiva;
    Sono fatti salvi tutti i provvedimenti adottati dal ddg nella gara in questioneFirmato
    Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco RicciPROVVEDIMENTI DISCIPLINARIIn base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.SOCIETA’
    PERDITA DELLA GARA: 
    TAGGIA
    V.D.G.
    AMMENDA
    Euro 200,00 TAGGIA V.D.G.

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