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Giudice Sportivo – 18 giornate di squalifica ad un giocatore

SQUALIFICA PER 18 GARE EFFETTIVE BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO) 

Durante la disputa del 1o t., dopo diversi richiami, con tono minaccioso, si avvicinava ad un AA, rivolgendole espressioni ingiuriose e discriminatorie di stampo sessista, unitamente ad altri insulti (applicazione art 9, comma 6 CGS, in quanto non sanzionato sul campo ed artt. 28, commi 1 e 2 e 36, comma 1, lett. a CGS, così come novellato). Al 50′ del 2o t., spingeva un avversario da cui riceveva ugualmente delle spinte; a seguito di tale episodio, che comportava il provvedimento di espulsione per entrambi, si avvicinava nuovamente al predetto AA, rivolgendole ulteriori espressioni ingiuriose e discriminatorie di stampo sessista, unitamente ad un’altra gravemente irriguardosa e criticando le decisioni arbitrali. A fine gara, afferrava la mano dello stesso AA, apparentemente per salutare, ma, in realtà, la stringeva in modo esagerato (applicazione artt. 28, commi 1e 2 e 36, comma 1, CGS, così come novellato – sanzione aggravata, quanto al disposto degli artt. 28, commi 1 e 2 e 36, comma 1, lett. a CGS, così come novellato, per la reiterazione del comportamento messo in atto, senza esprimere alcun pentimento o scusa e sanzione attenuata, quanto al disposto dell’art. 36, comma 1, lett. b CGS, così come novellato, in quanto, pur essendosi manifestata nel calciatore la chiara volontà di cercare un contatto fisico con l’AA, che è andato ben al di là di una normale stretta di mano a mo’ di saluto a fine gara, la stessa, seppur esagerata, non si rivelava dolorosa per l’AA medesima). – Infrazione rilevata anche da parte di un AA. 

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