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SQUALIFICA PER 18 GARE EFFETTIVE BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
Durante la disputa del 1o t., dopo diversi richiami, con tono minaccioso, si avvicinava ad un AA, rivolgendole espressioni ingiuriose e discriminatorie di stampo sessista, unitamente ad altri insulti (applicazione art 9, comma 6 CGS, in quanto non sanzionato sul campo ed artt. 28, commi 1 e 2 e 36, comma 1, lett. a CGS, così come novellato). Al 50′ del 2o t., spingeva un avversario da cui riceveva ugualmente delle spinte; a seguito di tale episodio, che comportava il provvedimento di espulsione per entrambi, si avvicinava nuovamente al predetto AA, rivolgendole ulteriori espressioni ingiuriose e discriminatorie di stampo sessista, unitamente ad un’altra gravemente irriguardosa e criticando le decisioni arbitrali. A fine gara, afferrava la mano dello stesso AA, apparentemente per salutare, ma, in realtà, la stringeva in modo esagerato (applicazione artt. 28, commi 1e 2 e 36, comma 1, CGS, così come novellato – sanzione aggravata, quanto al disposto degli artt. 28, commi 1 e 2 e 36, comma 1, lett. a CGS, così come novellato, per la reiterazione del comportamento messo in atto, senza esprimere alcun pentimento o scusa e sanzione attenuata, quanto al disposto dell’art. 36, comma 1, lett. b CGS, così come novellato, in quanto, pur essendosi manifestata nel calciatore la chiara volontà di cercare un contatto fisico con l’AA, che è andato ben al di là di una normale stretta di mano a mo’ di saluto a fine gara, la stessa, seppur esagerata, non si rivelava dolorosa per l’AA medesima). – Infrazione rilevata anche da parte di un AA.