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Giudice Sportivo – Juniores Interprovinciali, giocatore squalificato fino al 31 luglio 2027 per aggressione all’arbitro

GARE DEL 29/10/2023 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 29/10/2023 SANTERENZINA – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO Il G.S.

” Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
” Preso atto che, al 20′ del 1o t., il calciatore SALAMONE Nicolò della Società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO, protestando avverso una decisione arbitrale e trovandosi a circa 10 mt dal ddg, gli urlava a squarciagola due espressioni ingiuriose, comportamento che costringeva il ddg medesimo ad interrompere il gioco e, mantenendosi a debita distanza, a comminargli il provvedimento disciplinare di espulsione; ” Rilevato che, nonostante l’atteggiamento tenuto dal ddg nel comminare il provvedimento disciplinare suddetto, il SALAMONE si avvicinava a lui minacciosamente, fino ad appoggiare la sua fronte a quella del ddg, mentre, con tono alterato, effettivamente, lo minacciava e subitaneamente, facendo un passo indietro, gli sferrava uno schiaffo plateale, attingendolo al volto, in modo tanto violento che il ddg aveva difficoltà a mantenere la posizione eretta;

” Atteso che, in conseguenza di quanto descritto in precedenza, il ddg accusava forte dolore e giramenti di testa, che lo costringevano ad interrompere immediatamente e definitivamente la gara ed a rientrare negli spogliatoi;
” Preso atto che, in occasione dell’aggressione, intervenivano alcuni calciatori e l’allenatore della Società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO, per allontanare il SALAMONE, mentre un dirigente della Società SANTERENZINA, accompagnava il ddg al sicuro nel suo spogliatoio;

” Preso, altresì, atto che, dopo alcuni minuti, mentre il ddg era ancora disorientato a causa dell’accaduto, si presentava alla porta del suo spogliatoio l’allenatore della Società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO, il quale introduceva il SALAMONE, invitandolo a chiedere scusa al ddg e che costui si scusava freddamente, senza addurre alcuna giustificazione, dopo di che entrambi si allontanavano;

” Rilevato che, accusando ancora dolore al volto, il ddg si recava autonomamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale di La Spezia;
” Visto il referto medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di La Spezia, allegato al r.d.g., in cui si legge, fra l’altro:
“…Alla valutazione paziente collaborante orientato T/S integro. Ecchimosi della guancia sn….Si consiglia riposo paracetamolo/antinfiammatori al bisogno ghiaccio locale. Giorni di prognosi 8 s.c.”;
” Ritenuto opportuno sentire il ddg, per le vie brevi, il quale confermava, in sostanza, quanto riportato nel proprio referto;
” Visto l’art. 35, commi 4 e 7 del CGS, così come novellato;
” Valutato che, per quanto riguarda la posizione del calciatore in merito all’aggressione, la sua giovane età costituisce circostanza attenuante, mentre non appaiono di rilievo le scuse presentate al ddg dopo i fatti, visto che sono state indotte dal proprio allenatore e che egli, come anche riferisce il ddg, “si scusava freddamente, senza addurre alcuna giustificazione”, non sembrando, pertanto, le stesse costituire un vero e sincero gesto di pentimento per quanto compiuto;
” Considerato, inoltre, che il SALAMONE, immediatamente prima dell’aggressione di cui si è detto, si era reso responsabile anche del comportamento di cui al novellato art. 36, comma 1 del CGS; ” Valutato, altresì, che per ciò che attiene alla posizione della società, il fattivo comportamento tenuto in occasione dell’aggressione da parte dell’allenatore e di altri tesserati, costituisce circostanza attenuante;
” Preso atto che, l’episodio descritto ha costretto il ddg a sospendere definitivamente la gara in questione al 20′ del 1o t.;
” Visto l’art. 10 del CGS; P.Q.M.

Dispone:

” Di assegnare la vittoria per 3-0 alla Società SANTERENZINA nella gara in questione;
” Di squalificare il calciatore SALAMONE Nicolò della Società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO, fino a tutto il 31 luglio 2027 (complessivamente, per entrambe le fattispecie sanzionabili descritte in premessa, a cui viene applicata l’attenuante per la giovane età del calciatore);
” Di infliggere l’ammenda di Euro 100,00 alla Società BOGLIASCO, a titolo di responsabilità oggettiva (sanzione attenuata per il fattivo comportamento tenuto dai tesserati in occasione dei fatti descritti);
” Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg nella gara in questione, fino al momento della sua sospensione definitiva.
In esecuzione dell’art. 35, comma 7 del CGS, così come novellato, si segnala che le presenti sanzioni vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

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